Eventi sismici: ripresa versamenti contributivi sospesi. L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 78 del 2020 con il quale fornisce le istruzioni per le modalità di versamento dei contributi sospesi nei territori colpiti da eventi sismici, nel periodo 2016/2017, verificatesi nei territori del Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
Il decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, aveva disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per quelle regioni colpite dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, fino a settembre 2017. Con un successivo decreto il termine è stato prorogato, disponendo la ripresa dei versamenti da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, senza applicazioni di interessi e sanzioni, ovvero mediante rateizzazione.
L’articolo 8 del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2019, ha confermato la ripresa dei versamenti contributivi a partire dal 15 gennaio 2020, nonché la rateizzazione nella misura massima di 120 rate mensili, nel limite del 40% degli importi dovuti.
Tale articolo subordina la riduzione dell’onere contributivo in favore di imprese e professionisti al rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis e per la misura eccedente il massimale de minimis, al rispetto della normativa relativa agli aiuti esenti da notifica.
La misura agevolativa in esame costituisce aiuto soggetto all’obbligo di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, a seguito del quale sarà possibile l’erogazione degli aiuti individuali da parte dell’Istituto e l’inserimento degli stessi sul Registro.
Nelle more della Registrazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché della predisposizione da parte dell’Istituto del modulo telematico contenente l’istanza per la riduzione contributiva, il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro e nella misura del 40% per la quota a carico dipendente, da effettuarsi in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.
Si precisa che, successivamente alla concessione degli aiuti a seguito della registrazione sul RNA, i versamenti effettuati nella misura del 100% saranno imputati, per i soggetti aventi diritto alla riduzione contributiva, al debito ricalcolato nella misura ridotta del 40%. L’importo delle contribuzioni previdenziali in ordine alle quali sarà possibile richiedere la riduzione del 40% deve intendersi al netto dei versamenti già effettuati, inoltre, la misura ridotta non trova applicazione per la contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria.
Il pagamento deve essere effettuato mediante il modello F24, utilizzando il codice contributivo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda.
Fonte: INPS
Eventi sismici: ripresa versamenti contributivi sospesi.