13 Settembre 2024

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Decreto “Semplificazioni”: le novità per l’assegno unico

Decreto “Semplificazioni”: le novità per l’assegno unico. L’Inps, nel messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022, torna ad occuparsi dell’assegno unico e universale per i figli a carico, alla luce delle modifiche introdotte con la conversione in legge del decreto Semplificazioni.

Il decreto “Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2022, dispone delle precisazioni sui beneficiari dell’AUU all’interno dei nuclei familiari orfanili. Tale decreto prevede l’assegnazione dello stesso anche agli orfani maggiorenni in condizioni di disabilità grave e per i titolari di pensione ai superstiti.

Per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023) i figli maggiorenni disabili, senza limiti di età, sono equiparati ai figli minorenni come beneficiari dell’assegno. Per ciò che concerne l’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.

Assegno e maggiorazione figli disabili

L’Istituto previdenziale specifica che:

  1. non cambierà nulla per i figli (disabili e non) con età fino a 18 anni;
  2. per i figli disabili nella fascia di età 18-20 anni e superiore a 21 anni l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni;
  3. i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di 175 euro (con ISEE fino a 15.000 euro) a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio.

L’originaria distinzione tra figli disabili minorenni, di età compresa tra 18-20 anni e di età pari o superiore a 21 anni tornerà ad applicarsi dal prossimo 1° marzo 2023.

Maggiorazione transitoria per i figli disabili

Sempre per l’annualità 2022, l’importo della maggiorazione transitoria, dovuta in presenza di ISEE non superiore a 25.000 euro e a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 degli ANF, viene maggiorato di 120 euro mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità.

La quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo.

Le novità hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022, incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Ciò comporta che per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai conguagli delle rate già erogate dal mese di marzo 2022. Con riferimento alle domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati.

Decreto “Semplificazioni”: le novità per l’assegno unico.

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