4 Maggio 2024

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Cumulo impieghi per un lavoratore

Cumulo impieghi per un lavoratore. Il decreto “Trasparenza” nell’art 8 Dlgs. 27 giugno 2022 n. 104, attuando la direttiva Ue 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, prevede che, salvo quanto disposto dall’art. 2105 c.c., il lavoratore subordinato e il collaboratore possono svolgere più di una attività lavorativa in contemporanea mentre i lavoratori marittimi ne sono esclusi.

Il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di un’altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività concordata, né riservargli un trattamento meno favorevole. D’altra parte, però, potrebbe limitare o negare lo svolgimento di un’altra attività qualora vi sia un pregiudizio per la salute e la sicurezza, per l’integrità del servizio pubblico o nel caso in cui la diversa attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà. Valutazione che deve essere fatta dal datore di lavoro in modo oggettivo, ovvero sulla base di situazioni concretamente dimostrabili, come chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 19 del 2022.

Argomento a favore della limitazione del cumulo degli impieghi potrebbe essere quella dell’art. 2125 c.c., rubricato “patto di non concorrenza”, il quale prevede che “ Il patto con il quale si limita lo svolgimento  dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto” ; essendo quindi applicabile solo dopo alla cessazione del rapporto lavorativo non risulta potersi applicare per limitare al prestatore di lavoro di effettuare contemporaneamente più lavori.

Per valutare tutto, ci sarà bisogno che il lavoratore segua un “obbligo di trasparenza” nei confronti del proprio datore di lavoro, ovvero che comunichi tutte le informazioni in suo possesso, al fine di concedere al datore di lavoro di valutare le possibili cause ostative al cumulo.

Per ciò che concerne il riposo giornaliero, il lavoratore può comunque godere di un riposo giornaliero pari a 11h ogni 24h e un riposo settimanale pari a un giorno ogni 7.

Il datore di lavoro dovrebbe essere a conoscenza di tutti i rapporti di lavoro già in svolgimento o che si svolgeranno, essendogli inoltre noto anche il relativo orario di lavoro.

Cumulo impieghi per un lavoratore.

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