17 Maggio 2024

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Contratti a termine dopo il Decreto “Cura Italia”

Contratti a termine dopo il Decreto “Cura Italia”. La legge di conversione del Decreto “Cura Italia” n. 18/2020, ha apportato una serie di importanti modifiche per i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro flessibile.

Nelle ultime settimane, in virtù della crisi sanitaria che si sta verificando sul territorio nazionale ed in relazione al fatto che molte aziende hanno richiesto la Cassa integrazione, è sorta la questione riguardante i rinnovi e le proroghe di contratto di lavoro a termine per quei lavoratori operanti in aziende che hanno deciso di utilizzare gli ammortizzatori sociali.

L’articolo 20 comma 1, lettera C) del Decreto Legislativo n. 81/2015 ordinariamente non prevede, infatti, la possibilità per le aziende fruitrici di un ammortizzatore sociale di apporre un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato.

L’articolo in oggetto dispone infatti il divieto di assumere e/o prorogare rapporti di lavoro a termine, nelle unità produttive nelle quali è attiva una sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni.

Dato il momento storico che il tessuto aziendale italiano sta attraverso, il legislatore mediante articolo 19-bis della legge di conversione del Decreto “Cura Italia” ha deciso di sospendere il divieto, per il periodo di utilizzo della Cassa integrazione. Nella sostanza è quindi data la possibilità di poter rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in deroga a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 81/2015.

Ulteriore deroga, prevista dalla legge di conversione, è quella relativa al cd. periodo di “stop&go”. Ordinariamente è infatti previsto un periodo di “sospensione” tra due contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro; tale periodo di inattività deve essere di 10 giorni qualora il contratto cessato sia stato di durata fino a 6 mesi, viceversa di almeno 20 giorni per un contratto di durata superiore.

Per la concreta operatività delle norme in oggetto, occorrerà attendere l’effettiva pubblicazione della legge, attesa in questi giorni.

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