Assunzione: divieto di intermediazione e di interposizione. La Cassazione, con la sentenza 23495 del 27 Luglio 2022, decide sul tema della successione dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
Il carattere di temporaneità, pur nell’assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all’istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE (come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18).
I Fatti di causa: l’attore richiede la trasformazione del contratto di somministrazione in indeterminato, data il lungo periodo di utilizzazione, 4 anni, del lavoratore da parte dell’utilizzatore senza che vi fosse una specifica esigenza produttiva. La corte di prime cure ha respinto la domanda attorea.
Il lavoratore ricorre in appello, nel quale lamenta che la corte territoriale non avesse preso in considerazione il superamento i limiti riguardanti il numero massimo di proroghe consentite, per come previsti dal CCNL dei lavoratori somministrati del 16 luglio 2008.
Anche la corte d’appello respinge la domanda del lavoratore, in quanto rileva la genericità dell’accusa del somministrato nell’indicare l’insussistenza della causale da parte dell’utilizzatore, causali le quali sono state debitamente provate dall’utilizzatore stesso. I giudici hanno rilevato anche che il CCNL regolasse solo il rapporto tra società di somministrazione e i suoi lavoratori e non applicabile all’utilizzatore.
La cassazione, nel cassare la sentenza di 1° e 2° grado, stabilisce che il giudice deve verificare oltre la corretta assunzione da parte della società interinale e utilizzatrice dovrà, anche entrare in merito del periodo di utilizzazione del lavoratore a tempo determinato, non soffermandosi solo sulle giustificazioni date dall’impresa (pena la possibilità di rendere possibile il ricorso di contratti di somministrazione a tempo determinato senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun limite temporale).
Assunzione: divieto di intermediazione e di interposizione.