Lavoro stagionale: tipologie e particolarità dei contratti. Avvicinandosi al periodo delle vacanze e visto l’aumento esponenziale dei carichi di lavoro, le aziende potrebbero essere interessate ad assumere per il periodo estivo una serie di lavoratori. A fronte di questo interesse, la politica ha apposto uno strumento per governare il fenomeno, ovvero il contratto per lavoro stagionale, un contratto a tempo determinato sui generis contenuto negli artt. Da 19 a 29 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81.
Con tale strumento i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali in alcuni periodi dell’anno hanno la possibilità di assumere lavoratori stagionali.
Le attività stagionali
Il legislatore non si è mai pronunciato inerentemente alla definizione di attività stagionali, le quali si ritengono però essere indicate nell’allegato 1 del D.P.R. n. 1525 del 1963:
- Sgusciatura delle mandorle;
- Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine;
- Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli ecc.);
- Raccolta e spremitura delle olive;
- Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino);
- Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso;
- Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei Foraggi;
- Lavorazione del falasco;
- Lavorazione del sommacco;
- Maciullazione e stigliatura della canapa;
- Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli;
- Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa, all’aperto, del lino;
- Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica;
- Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato Verde;
- Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco;
- Taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione, nonché alle relative operazioni di trasporto;
- Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero;
- Scorzatura del sughero.
- Salatura e marinatura del pesce.
- Pesca e lavorazione del tonno.
- Lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività);
- Lavorazione delle carni suine;
- Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino;
- Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati vegetali e alimentari (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco);
- Produzione di liquirizia;
- Estrazione dell’olio dalle sanse e sua raffinazione;
- Estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione;
- Estrazione dell’alcool dalle vinacce e dalle mele;
- Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo);
- Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco;
- Splumatura della tiffa;
- Sgranellatura del cotone;
- Lavatura della paglia per cappelli;
- Trattura della seta;
- Estrazione del tannino;
- Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua;
- Cave di alta montagna;
- Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali;
- Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all’aperto;
- Cernita e insaccamento delle castagne;
- Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole;
- Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi;
- Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione;
- Lavaggio e imballaggio della lana;
- Fiere ed esposizioni;
- Lavori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginatura, mungitura e cilindratura casette salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale);
- Spalatura della neve;
- Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi;
- Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nell’art. 1, lett. e), della legge 18.4.1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita;
- Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
- Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi;
- Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati;
- Attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci (art. 11, co. 2-bis, D.L. 3.9.2019, n. 101) ;
- In alternativa, quelli previsti dal CCNL.
La particolarità della materia
Ci si è riferiti a questa particolare tipologia contrattuale come un rapporto a tempo determinato sui generis, in quanto la materia è in totale deroga rispetto alle ordinarie norme.
Il ministero del lavoro, con la nota n. 13 del 2016, chiarisce e conferma l’eccezionalità della materia tant’è che questi periodi non andranno ad essere calcolati al fine di eventuali rapporti a tempo determinato ordinario.
Altra particolarità sicuramente sarebbe quella indicata negli artt. 19 e 21 secondo il quale non viene regolamentata l’istituto della proroga e del rinnovo, ritenendo quindi che ci sia la possibilità di rinnovare il contratto senza indicare la causale per la proroga e senza start and stop.
Il datore di lavoro nel caso in cui voglia poi assumere un soggetto a tempo indeterminato deve tenere in considerazione, come privilegiati, i lavoratori che hanno già svolto un’attività lavorativa stagionale con il soggetto il quale avrebbe un diritto di precedenza che decadrà dopo 1 anno dalla conclusione del rapporto.
Infine la forma del contratto è quella scritta.
Lavoro stagionale: tipologie e particolarità dei contratti.