19 Maggio 2024

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Congedo maternità e paternità dopo il parto

Congedo maternità e paternità dopo il parto. L’INPS ha emanato la circolare n. 148 del 12 dicembre del 2019 con la quale fornisce istruzioni operative per la fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto.

La legge di bilancio 2019 ha aggiunto il comma 1.1 all’articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 151/2001 consentendo alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i successivi 5 mesi.

Per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico del Servizio sanitario nazionale o, ove esistente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che non ci siano gravi pregiudizi alla salute della gestante e del nascituro.

Tale documentazione deve essere reperita dalla gestante durante il settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza del pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora sia successivo.

In caso di parto c.d. fortemente anticipato (prima dell’ottavo mese), essendo il congedo di maternità già fruito, trova applicazione la lettera d) del comma 1 dell’art. 16. Pertanto, l’opzione già esercitata della lavoratrice di fruire di tutto il congedo dopo il parto risulterà come non esercitata.

Invece, la lavoratrice che usufruisca della flessibilità prevista e quindi continui a lavorare durante l’ottavo mese di gravidanza, può scegliere nel corso dello stesso, di prolungare la propria attività e accedere al congedo a seguito del parto. Fermo restando l’obbligo di dimostrare l’assenza del pregiudizio alla salute.

Inoltre, qualora insorga una malattia prima del parto non sarà possibile avvalersi del congedo di cui al comma 1.1. Ne consegue che, dal primo girono di insorgenza dell’evento morboso decorre il periodo di congedo e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

In caso di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre, quest’ultimo ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice.

Per poter accedere all’opzione di astensione dal lavoro nei 5 mesi successivi al parto bisogna presentare apposita domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica ipotesi, direttamente sul sito dell’Inps.

La domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono il parto e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

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