L’Inps con il messaggio n. 3575/2023 rende note le modalità di versamento del contributo addizionale per le imprese che fruiscono della Cigs in presenza di eccezionali cause di crisi e riorganizzazione (in deroga introdotta dall’articolo 30 del Dl. 48/2023).
L’Istituto precisa che l’erogazione del sostegno avviene mediante pagamento diretto ai lavoratori, ed è previsto l’obbligo di versamento del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro secondo l’articolo 5 del D.lgs. n.148/2015.
L’Inps specifica che l’obbligo spetta con riferimento a tutte le tipologie di cassa integrazione, comprese la Cigs in deroga ai limiti ordinari di fruizione.
In ogni caso, il ricorso all’ammortizzatore sociale a carattere eccezionale è concesso su istanza rivolta al ministero del Lavoro entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Cigs in deroga e contributo addizionale