Cassazione – ordinanza n. 17702. A seguito dell’impugnazione di un licenziamento disciplinare da parte di un lavoratore, i Giudici di legittimità, hanno ritenuto nullo tale licenziamento poiché collegato ad una condotta mobbizzante adoperata nei confronti del ricorrente.
Secondo la Cassazione, come riportato nell’ordinanza n. 17702 del 17/05/2022, deve essere considerato nullo il licenziamento risultante da una serie di atti mobbizzanti. In virtù di ciò, qualora tale condotta sfoci in un licenziamento, quest’ultimo deve essere considerato nullo poiché da considerarsi ritorsivo.
Cassazione – ordinanza n. 17702