Cassazione: giacenza di raccomandata vale conoscenza di comunicazione. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15397 del 31/05/2023 ha stabilito la validità del licenziamento formulato dal datore di lavoro con raccomandata inviata al domicilio del lavoratore e giacenza compiuta. La giacenza stessa è infatti idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza della lettera di licenziamento contenuta.
Nel caso specifico la Corte d’Appello ha ritenuto maturata la decadenza del potere di impugnazione entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 6 L. n. 604/1966.
E’ stata ritenuta quindi valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata al domicilio della lavoratrice.
In accordo con la pronuncia di merito, gli Ermellini hanno precisato che, a norma dell’art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario come il licenziamento, si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario se non prova di essere stato senza colpa nell’impossibilità di averne notizia.
Si tratta di una presunzione legale di conoscenza nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del rinvenimento all’indirizzo del destinatario della comunicazione.
Affinché la presunzione legale sia superata è necessaria la prova contraria dell’impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Come rilevato dalla Corte, di contro alla documentazione postale prodotta dal datore di lavoro e giudicata rilevante ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, non è stata fornita da parte della destinataria della comunicazione, la prova di essersi trovata nell’impossibilità di averne notizia senza colpa.
L’allegazione della lavoratrice di non aver mai ricevuto l’avviso di giacenza nella sua cassetta postale, come nel caso di specie, non era di per sé sufficiente a vincere la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c..
Cassazione: giacenza di raccomandata vale conoscenza di comunicazione.