19 Maggio 2024

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Cassa integrazione e assegno ordinario: prime indicazioni INPS DL Rilancio

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020 cui fornisce le prime indicazioni sul tema dei termini della presentazione delle domande di cassa integrazione e di assegno ordinario, a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. DL Rilancio.

Tra le varie nuove disposizioni inerenti all’ambito del lavoro, il DL n. 34/2020, introduce una modifica ai termini di presentazione delle domande di cassa integrazione e assegno ordinario. Infatti, l’articolo 68, comma 1, lettera c), dispone che l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

Inoltre, la disposizione introduce il termine del 31 maggio per la presentazione delle domane riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, e una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto temine.

Proprio su quest’ultimo punto interviene l’Istituto chiarendo che, il nuovo più stringente termine e la penalizzazione, si applicano soltanto per quei datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario con causale “COVID-19”, per periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro nell’arco temporale 23 febbraio-30 aprile 2020.

Fonte: INPS

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