L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020 cui fornisce le prime indicazioni sul tema dei termini della presentazione delle domande di cassa integrazione e di assegno ordinario, a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. DL Rilancio.
Tra le varie nuove disposizioni inerenti all’ambito del lavoro, il DL n. 34/2020, introduce una modifica ai termini di presentazione delle domande di cassa integrazione e assegno ordinario. Infatti, l’articolo 68, comma 1, lettera c), dispone che l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
Inoltre, la disposizione introduce il termine del 31 maggio per la presentazione delle domane riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, e una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto temine.
Proprio su quest’ultimo punto interviene l’Istituto chiarendo che, il nuovo più stringente termine e la penalizzazione, si applicano soltanto per quei datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario con causale “COVID-19”, per periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro nell’arco temporale 23 febbraio-30 aprile 2020.
Fonte: INPS