Bonus baby-sitting. L’Inps con la circolare n. 58/2021 fornisce le istruzioni contabili in merito al bonus baby-sitting di cui all’art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 30/2021 nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell’infezione da COVID-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL.
L’articolo 2, comma 6, del DL n. 30/2021 introduce la possibilità per i genitori lavoratori di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting fino a un massimo di 100 euro settimanali, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni.
Il beneficio spetta anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori, allegando la sentenza dell’autorità che attesti l’affido. Il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenta o ospitati in centri diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il bonus è applicabile ad alcune tipologie di lavoratori specificate all’interno della circolare, come lavoratori iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’Inps.
Il bonus baby-sitting è incompatibile negli stessi giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, fruisca del congedo Covid-19, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, ma alternativamente all’altro genitore.
La domanda può essere presentata attraverso il sito WEB dell’Istituto o attraverso i patronati.
Le prestazioni di baby-sitting a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 201 saranno remunerate tramite il Libretto Famiglia. Le prestazioni svolte saranno comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 30 settembre 2021.
Fonte: Inps
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