Il ministero del Lavoro lo scorso 25 settembre 2023, con apposito decreto, ha provveduto a definire i requisiti, i criteri di determinazione delle prestazioni e le modalità per l’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, istituito dal Decreto Lavoro (d.l. 48/2023).
L’art. 17, co. 1 del suddetto decreto, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito il fondo in questione al fine di riconoscere un sostegno economico, fino a 200.000 euro, non soggetto a tassazione, ai familiari degli studenti, di ogni ordine e grado, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. Tale sostegno economico risulta cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati.
Il sostegno economico spetta, con parità di diritto, al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione e ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi. In mancanza di questi, gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo. In assenza di tali soggetti, i beneficiari sono gli ascendenti di secondo grado della vittima.
L’istanza per l’accesso al sostegno deve essere inoltrata entro 30 giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. In attesa della predisposizione da parte dell’INAIL dell’apposito servizio, la domanda deve essere inviata all’Istituto a mezzo di posta elettronica certificata o tramite raccomandata, entro novanta giorni dalla data del decesso della vittima.
Alternanza scuola lavoro: disciplinato il Fondo per i familiari degli studenti vittime.