Con la circolare n. 23/E, del 9 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 all’istituto del ravvedimento operoso.
Infatti, come rileva l’Agenzia, la nuova disciplina prevede:
- per gli omessi versamenti, una ulteriore ipotesi di riduzione sanzionatoria rispetto a quella che consente di regolarizzare entro trenta giorni dalla commissione della violazione se la regolarizzazione del versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento;
- per le violazioni diverse da quelle indicate al punto 1 e al successivo punto 3, una nuova ipotesi di riduzione sanzionatoria analoga, nella tempistica, a quella prevista per gli omessi versamenti (regolarizzazione da effettuare entro 90 giorni dalla commissione della violazione). Tale riduzione è di entità maggiore di quella prevista dalla successiva lettera b);
- per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, una specifica ipotesi di ravvedimento, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate