Con la circolare n. 24 del 26 luglio 2016, il Ministero del Lavoro integra la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 riguardante la fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti appartenenti ad aziende soggette a procedure concorsuali.
Anzitutto, il Ministero ritiene possibile la fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinario, per la causale di crisi aziendale, a favore di quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività.
E’ dunque possibile sostenere i lavoratori sospesi con l’integrazione salariale straordinaria qualora:
– il giudice delegato autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività;
– nel programma di liquidazione siano specificate le ragioni per le quali appare probabile la cessione in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi;
– il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità.
Nel caso di concordato con continuità aziendale, qualora l’impresa presenti un programma di crisi aziendale volto alla cessione dell’impresa, ed il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di Cigs.
Fonte Ministero del Lavoro