Con interpello n. 24 del 15 settembre 2014, la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha sciolto i dubbi sollevati da un quesito di Fedarlinea riguardante la possibile applicazione della disciplina sui contratti a termine, contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001, ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed “a viaggio” previsti nel settore marittimo dagli artt. 325 e 326 del R.D. n. 327/1942 (Codice della Navigazione).
Nel rispondere al quesito, il Ministero del Lavoro ha dapprima ricordato che, per il settore marittimo, è prevista una legislazione di carattere speciale rispetto alle norme di diritto comune e che in tale settore, relativamente al lavoro a termine, bisogna riferirsi ai suddetti artt. 325 e 326 che disciplinano il contratto stipulato per un dato viaggio o per più viaggi e quello a tempo determinato.
Inoltre, dopo un’analisi della disciplina contenuta nel Codice della Navigazione, il Ministero del Lavoro ha affermato che quest’ultimo, “pur non prevedendo le medesime misure stabilite dal D.Lgs. n. 368/2001 circa i limiti percentuali e il numero massimo delle proroghe, realizza un altrettanto efficace sistema di garanzie in favore dei lavoratori a termine” e bisogna pertanto ritenere “che possa trovare applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale per il settore del lavoro marittimo”.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali