Indennita’ sostitutiva del preavviso: rinuncia del datore di lavoro. La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021 è intervenuta in materia di diritto all’indennità sostitutiva del preavviso nel caso di dimissioni del lavoratore, nel caso specifico si trattava di un dirigente al quale era applicato il CCNL Dirigenti – Aziende Industriali.
Il caso oggetto del giudizio è relativo ad un dirigente, cessato per dimissioni, che richiedeva alla ditta la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, malgrado fosse stato esonerato dall’azienda a rispettare il preavviso previsto dal CCNL.
La Suprema Corte, dopo aver effettuato una ricognizione generale dell’Istituto del preavviso, ha anzitutto ribadito la funzione del preavviso come una garanzia per il soggetto che riceve il recesso affinché possa cercare una nuova occupazione (nel caso del dipendente) o possa organizzarsi per sostituire la forza lavoro mancante (nel caso del datore di lavoro). La Corte, inoltre, ha colto l’occasione per ribadire l’efficacia obbligatoria del preavviso con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recesso con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva. Dall’efficacia obbligatoria del preavviso, la Giurisprudenza, fa discendere un diritto della parte che riceve il recesso a richiedere la prestazione lavorativa durante il preavviso o l’indennità sostitutiva, è pertanto diritto della parte che subisce il recesso rinunciarvi e interrompere immediatamente il rapporto di lavoro, senza alcun diritto della controparte. Nel caso in analisi, il dirigente, malgrado il recesso e la rinuncia del diritto al preavviso e, alla relativa indennità da parte della ditta, aveva richiesto egli stesso la corresponsione dell’indennità sostitutiva in quanto il rapporto di lavoro era cessato immediatamente. A parere della Corte la richiesta del dirigente non è legittima, in quanto a seguito della rinuncia al preavviso da parte del datore, nulla è dovuto alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso […] la libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori.
Indennita’ sostitutiva del preavviso: rinuncia del datore di lavoro