Detrazioni fiscali per i collaboratori: Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 295 del 22 luglio 2019 fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato introdotta dall’articolo 13 del TUIR.
Il Testo Unico dell’Imposta sul Reddito (TUIR), prevede che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 e seguenti (…) spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno”.
Per quanto sopra, l’istante chiede chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di calcolo dei giorni di detrazione spettati per i lavoratori impiegati con contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co) proponendo due diverse modalità di calcolo:
- Le detrazioni spettano per l’intero periodo coperto dal contratto (comprensivo delle anche delle giornate di sospensione della collaborazione);
- Le detrazioni spettano solo per i giorni di effettivo lavoro all’intero del periodo di vigenza del contratto.
L’Agenzia, nel rispondere al quesito proposto dall’interpellante inizia la propria analisi da quanto precedentemente aveva chiarito in merito al rapporto di lavoro dipendente (cfr. circolare 16 marzo 2007, n. 15/E), affermando che “i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta”.
Detto ciò, in analogia a quanto previsto per il lavoro dipendente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “nel caso di specie, si ritiene che la detrazione per reddito di lavoro dipendente spetti per i giorni di durata del progetto che danno diritto alla retribuzione”.
Detrazioni fiscali per i collaboratori: Agenzia delle Entrate.