26 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Sanzioni Cu 2017: la disciplina e le ipotesi di ritrasmissione

Come noto, il sostituto d’imposta che non consegni la certificazione unica è soggetto ad una sanzione da 258,23 a 2.065,83 euro (ex art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 471/1997) che si applica anche nel caso in cui vengano rilasciate certificazioni con dati incompleti o non veritieri.

Tenuto conto della trasmissione telematica, è prevista, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’art. 12, del D.lgs. 472/1997.

Inoltre, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta è ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista del 7 marzo.

Sul punto si ricorda che l’art. 21 del D.Lgs 158/2015 (revisione del sistema sanzionatorio), ha modificato il regime sanzionatorio previsto nel caso di omesso, tardivo o errato invio delle certificazioni.

Nello specifico, per ogni Cu, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

Invece, nelle ipotesi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non trova applicazione se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Se la certificazione corretta è ritrasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

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CU 2023: modalità di rilascio dell’INPS

Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 14392 del 2023 ha stabilito che la Certificazione Unica deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2023 compilando il modello approvato.

CU 2023: approvato il modello. Le novità per la compilazione

Il nuovo modello di Certificazione Unica è stato approvato con il provvedimento del 17 gennaio 2023  dall’Agenzia delle Entrate ed è disponibile sul sito istituzionale.

Inps: comunicazione dei fringe benefit per i dipendenti cessati entro il 21 febbraio

L’INPS, con il messaggio n. 263 del 16/01/2023, fornisce indicazioni circa la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2022 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche.