L’INPS con messaggio n. 3018 del 27 luglio 2018 ha riconosciuto, a seguito di alcune segnalazioni pervenute agli enti di patronato, la persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.
Tale problematica era già stata affrontata dal Ministero del Lavoro con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 con la quale era stata riconosciuta ai lavoratori, dotati dei requisiti fissati dalla legge in materia, la possibilità di richiedere l’indennità NASpI anche dopo aver fruito dell’indennità di mobilità ordinaria.
Nello specifico, per ottenere tale beneficio, è necessario presentare istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94.
L’INPS fornirà a breve istruzioni operative più dettagliate.