Con la nota n. 3845 del 22 luglio 2015, il Ministero del Lavoro interviene nuovamente sul tema della comunicazione relativa all’offerta di conciliazione prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015, integrando così la precedente nota n. 2788/2015.
Il Ministero, infatti, specifica che la suddetta comunicazione:
- è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
- è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
Inoltre, viene precisato che – analogamente alle altre comunicazioni obbligatorie inerenti il rapporto di lavoro – i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati individuati dalla normativa vigente (es. consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, agenzie per il lavoro, ecc.).
Fonte: Ministero del Lavoro