26 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Modello 770 le novità del frontespizio e della comunicazione lavoratori dipendenti

Come ogni anno i sostituti di imposta si trovano alle prese con la dichiarazione 770, che rispetto all’anno scorso non presenta nuovi quadri, ma sono presenti nelle istruzioni diverse novità, che in questo contributo andremo a compendiare, per dare ai nostri lettori una visione armonica. E’ da segnalare che le istruzioni ufficiali sono state recentemente modificate con il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile.

Cambio storico: esposizione dei dati

Un cambiamento storico nella compilazione della dichiarazione è la perdita dell’arrotondamento per troncamento dei dati esposti in dichiarazione. Come ricorderanno i nostri lettori, da sempre i dati esposti nel modello 770 andavano rappresentati arrotondati alla prima cifra intero, con troncamento, dalla dichiarazione di quest’anno, invece, saranno esposte con i primi due decimali. Tale modalità di esposizione, prevista per i dati fiscali sin dal provvedimento del 15 gennaio 2013, è stata estesa anche ai dati contributivi dell’Inps e dell’Inps Gestione ex Inpdap con il provvedimento direttoriale del 24 aprile 2013.

Frontespizio

Anche il frontespizio della dichiarazione quest’anno trova delle importanti. La prima è rappresentata dalle modifiche alla casella eventi eccezionali, da compilare in caso di eventi che hanno portato alla sospensione degli obblighi fiscali in capo al sostituto di imposta. Sono stati , modificati i codici da utilizzare in caso di compilazione della casella, in particolare rispetto all’anno scorso, trovano conferma solo i codici 1 (contribuenti vittime di richieste estorsive) e 3 ( contribuenti residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa). Viene, inoltre, introdotto il codice 7 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali ( ex codice 4 del modello 770/2012).

Importante modifica è quella che riguarda la firma della dichiarazione, Da quest’anno, infatti, le istruzioni prevedono che “la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione”. Quindi a seconda di quele forma di controllo contabile abbia adottato il sostituto di imposta, varieranno le modalità di compilazione, infatti:

  • nel caso di revisore contabile iscritto presso il Ministero della giustizia, sarà questi tenuto alla firma della dichiarazione, e il sostituto in corrispondenza della firma indicherà nella cesella soggetto il codice 1, e in quella codice fiscale, il codice fiscale del soggetto;
  • nel caso di società di revisione il sostituto di imposta dovrà compilare due righe, nella prima indicherà il responsabile della società di revisione con indicazione del cod. 2 nella casella “soggetto” e il suo codice fiscale, nella seconda riga sarà indicato indicato il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella “soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma ;
  • nel caso di collegio sindacale, firmeranno i componenti del collegio sindacale, con l’indicazione del codice 4, le firme e i codici fiscali dei membri (fino all’anno scorso firmava solo il presidente del collegio sindacale)

Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendenti assimilati ed assistenza fiscale

Continuando la nostra analisi, andiamo ad analizzare le novità che interessano la comunicazione lavoro dipendente, che pur non essendo molte, incidono significativamente su specifiche modalità espositive.
La prima novità si incontra tra i dati anagrafici del soggetto percipiente. In particolare è da segnalare, con riferimento alla parte A della dichiarazione, l’introduzione del nuovo codice Z2 da utilizzare, in caso di eventuale compilazione del punto 10 “categorie particolari”, per indicare l’ex coniuge in caso di procedure di pignoramento presso terzi. Anche il punto 11 “eventi eccezionali” è interessato da modifiche dei codici da esporre, che si concretano in quelle già illustrate commentando le novità del frontespizio.

Ulteriore novità è data dall’inserimento della nuova sezione “ Dati relativi al rappresentante”, contenente il solo punto 22 ” codice fiscale”, di nuova istituzione. Tale punto andrà compilato in presenza di contribuenti incapaci ( compresi i minori), indicando il codice fiscale del rappresentante degli stessi. Uno dei casi di compilazione potrebbe essere, per esempio, la presenza di erogazioni nei confronti di eredi del lavoratore deceduto minori.

PARTE B – Dati fiscali

Di nuova istituzione nella parte dei dati fiscali è anche il punto 35, “ Contributo di solidarietà”, da compilare, per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, indicando l’importo del contributo di solidarietà eventualmente non trattenuto dal sostituto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Coerentemente con quanto avvenuto nella certificazione CUD, anche sul 770 ritroviamo le nuove caselle dedicata alla previdenza complementare dei lavoratori di nuova occupazione, in particolare i punti 123 “Eccedenti” e 126 “Anni residui”.

Cambio di istruzioni per il punto 136 “Reddito al netto del contributo di perequazione”, a differenza dello scorso anno, dovrà essere indicato solamente l’ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di perequazione, ex art. 18 D.L. n. 98/2011, il cui importo dovrà essere indicato nel successivo punto 137. Conseguentemente, non dovrà più essere indicato l’ammontare del reddito complessivamente erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all’art. 9 del predetto decreto.

Il 770 si arricchisce di una delle novità inserite nella certificazione CUD di quest’anno, ovvero l’indicazione dei redditi esenti nella sezione “Altri Dati”. Il nuovo punto 144, il quale deve essere valorizzato in caso di erogazione di somme totalmente o parzialmente esenti. In particolare, i codici previsti per la compilazione di questo campo sono:

  1. per le somme non imponibili docenti e ricercatori ex D.L. n. 185/2008;
  2. per le somme non imponibili ex art. 3 L. n. 238/2010;
  3. per i redditi esentati in tutto o in parte in base ad una convenzione stipulata con uno Stato Estero;
  4. per le retribuzioni erogate da Enti, Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni;
  5. per i redditi di lavoro dipendente corrisposti a lavoratori frontalieri;
  6. per le somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative;
  7. per le somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell’Inail;
  8. per le somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell’Inps.

Una novità è presente anche nella parte dei dati TFR, infatti, da quest’anno viene meno la suddivisioni tra gli incentivi all’esodo agevolati (quelli che erano stati stabiliti prima dell’entrata in vigore del Decreto Bersani nel luglio del 2006) e quelli non agevolati e le altre indennità. Queste voci erogate verranno tutte rappresentate sotto le caselle “altre indennità” e nel campo “titolo” verrà indicato il codice che distingue la tipologia di erogazione effettuata.

PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi

Oltre alle novità di esposizione dei dati richiamata in testa di questo contributo, che ovviamente riguardano anche questa parte del modello 770, non si riscontrano novità nella parte Inps rispetto a quanto indicato sulla certificazione CUD.

Per quanto attiene la parte dei dati assicurativi Inail, al punto 33 ”Qualifica” è stato introdotto il nuovo codice F “Associati in partecipazione” ed è stato integrato il codice Q “Medici in formazione specialistica e medici in formazione specifica in medicina generale”.

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