26 Aprile 2024

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Lavoro occasionale accessorio/parte II

In questa seconda parte rivolgiamo l’attenzione alla circolare del Ministero del Lavoro che, puntualissima, è stata emanata come fosse un’appendice del testo di Legge nello stesso giorno di entrata in vigore della Legge Fornero.

La Circolare n. 18 del 18 luglio 2012, oltre che provare a decifrare l’imbarazzante riferimento all’imprenditore commerciale fatto dalla norma, crea le basi per un possibile contenzioso in riferimento al periodo transitorio.
Invero, la norma dice che “resta fermo l’utilizzo, secondo la previdente disciplina dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge…”, senza precisare se poteva ritenersi sufficiente la mera richiesta finalizzata al ritiro dei voucher (nel caso della versione cartacea) o se viceversa era necessario il versamento della somma.

Il Ministero del Lavoro, alimenta tali dubbi nella circolare n. 18/2012 riferendosi ai “buoni già acquistati”, lasciando intendere la necessità dell’avvenuto versamento della somma (prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero) ai fini del perfezionamento dell’acquisto e quindi ai fini dell’applicazione del regime previgente.
Nel 2013, il Ministero del Lavoro torna sul tema con la circolare n. 4, che ribadisce dei concetti ormai radicati nella prassi dello stesso Ministero e dell’INPS ma mai previsti dal legislatore né mai riconosciuti dalla giurisprudenza.

Tale concetto, già indicato nelle circolari INPS nn. 88/2009 e 17/2010 e nell’interpello del Ministero del Lavoro n. 21/2010 riguarda le attività svolte in appalto.
Secondo questa interpretazione “il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione”.
Il Ministero del Lavoro, nel riprendere questo concetto partorito dall’INPS ebbe modo di affermare che “tale precisazione, trova conferma nella circostanza secondo cui il l.o.a. negli appalti è esplicitamente previsto solo per il servizio di stewarding negli stadi di calcio”, previsione contenuta nel D.M. (Ministero dell’Interno) 24/02/2010.
Il principio affermato dall’INPS, oltre a non trovare riscontro nelle norme di Legge, non trova un fondamento logico nel Decreto Ministeriale del 24/02/2010

Occorre leggere tra le righe della risposta all’interpello del Ministero del lavoro 21/2010 con riferimento al D.M. 24/02/2010 che ha dato indicazioni sul lavoro accessorio nelle attività di stewarding negli stadi di calcio.
Da una attenta lettura di questi 2 atti ministeriali, in particolare il D.M. 24/02/2010, emerge verosimilmente che il limite che l’INPS e il Ministero vogliono porre è da riferire unicamente alle ipotesi di appalto e somministrazione di manodopera, e non alle attività che un’impresa svolge sulla base di un contratto di appalto mediante l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale accessorio.

Il Decreto del Ministero dell’Interno (non certo organo particolarmente competente in materia di lavoro) non pone limiti al lavoro accessorio, come l’INPS e il Ministero del Lavoro lasciano intendere, ma più semplicemente prevede che i servizi di sicurezza negli stadi possono essere svolti dalle società di stewarding direttamente o mediante contratto di appalto o somministrazione d lavoro e che le società suddette possono ricorrere a tutte le forme di lavoro comprese le prestazioni di lavoro accessorio.
Appare eccessivo ritenere che un’impresa non possa utilizzare prestatori di lavoro accessorio per attività affidate sulla base di un contratto d’appalto.
Un precedente contenzioso amministrativo supporta questa linea di pensiero.

Una impresa del settore turistico che svolgeva attività di animazione turistica sulla base di contratti di appalto con delle strutture alberghiere, attività svolta con l’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio, era stata sanzionata con il disconoscimento dei rapporti di lavoro accessorio, mentre in seguito a ricorso ex art. 17 del D.Lgs 124/2004 il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro della Regione Sicilia si è pronunciato riconoscendo la legittimità dell’operato dell’impresa.
La circolare 4/2013 appare alquanto opinabile anche per il riferimento all’obbligo di utilizzo dei voucher entro 30 giorni dalla data di acquisto, tanto che soltanto il mese successivo lo stesso Ministero (nota n. 3439 del 18/02/2013), ha invertito tale orientamento precisando che tale obbligo entrerà in vigore nel momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell’INPS.

La nota del 18 febbraio ha anche ridotto il grande rischio a carico del committente per le ipotesi di superamento dei limiti annuali del compenso, prevedendo che la dichiarazione del lavoratore sul rispetto dei limiti economici di reddito per l’applicazione del contratto costituisce elemento necessario e sufficiente per garantire al datore di lavoro la non applicabilità delle sanzioni.

A proposito dei limiti economici per la corretta qualificazione del lavoro accessorio, è il caso di rilevare che nonostante l’esagerata produzione di prassi, il Ministero non ha chiarito ciò che il legislatore ha dimenticato cioè di precisare degli utili criteri per il calcolo dell’anno solare per l’individuazione dei limiti economici.
La dottrina più attenta si è già chiesta se il limite si raggiunge al momento della percezione del compenso o al momento dell’inizio della prestazione.
Ancora una volta gli interventi di prassi tendono a scoraggiare l’utilizzo dello strumento in questione, creando decisivi dubbi interpretativi e ingenerando timore nei committenti per il rischio di contenzioso.

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