L’Associazione generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale per l’Attività Ispettiva in ordine alla corretta interpretazione della disciplina di cui all’art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 in materia di Fondo di solidarietà residuale con riferimento alle cooperative sociali di tipo b), di cui alla L. n. 381/1991.
In particolare, l’istante chiede se sia possibile escludere il versamento del contributo ordinario, pari ad una percentuale delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, previsto per finanziare il suddetto Fondo, in caso di lavoratori svantaggiati impiegati nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo stesso.
Il Minstero del Lavoro, in risposta alla problematica sollevata, evidenzia che le cooperative sociali di tipo b) di cui alla L. n. 381/1991 beneficiano di un regime speciale per i lavoratori svantaggiati sancito dall’art. 4, comma 3, della medesima Legge, ai sensi del quale “le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (…) relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis, sono ridotte a zero”.
Quindi, il Ministero del Lavoro, alla luce delle osservazioni sopra svolte, ritiene che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L. n. 381/1991, nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non risulti dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore – relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale di cui all’art. 3, comma 19, L. n. 92/2012.
Fonte: Ministero del Lavoro