La Legge di stabilità 2016, con l’evidente intento di semplificare gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, ha introdotto grandi novità in tema di certificazione unica (CU 2016) e modello 770.
I sostituti dovranno, infatti, trasmettere all’Agenzia delle Entrate, molte più informazioni rispetti agli anni precedenti.
La legge di stabilità prevede, infatti, l’obbligo per gli interessati di trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, oltre alle informazioni tradizionalmente contenute nelle certificazioni, anche “gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessarie per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale”.
Questa importante innovazione ha portato alla creazione di due modelli di Certificazione Unica:
– il modello “sintetico”, da consegnare al sostituito entro il 28 febbraio;
– il modello “ordinario”, che dovrà essere trasmesso telematicamente all’Agenzia entro il 7 marzo 2016 e che contiene i dati utili ai fini del controllo. Trattasi, praticamente, di un modello simile alla comunicazione lavoro dipendente o autonomo del 770, almeno fino al 2015. Il Legislatore ha previsto, infatti, l’equiparazione della trasmissione telematica delle informazioni contenute nella Certificazione unica, con l’esposizione delle stesse nella dichiarazione dei sostituti d’imposta 770.
Ma che fine farà il modello 770 semplificato?
Anche se quest’ultimo non sparirà del tutto, come molti si auspicavano, la sua trasmissione al 1° agosto (il 31 luglio cade di domenica) costituirà, comunque, un adempimento più gestibile. Lo stesso conterrà, infatti, i soli prospetti relativi ai versamenti ed alle compensazioni.
Le novità, quest’anno, non interessano solo il modello della certificazione unica ed i dati in essa contenuti, ma anche il sistema sanzionatorio, grazie all’articolo 21 del decreto legislativo n. 158 del 2015.
Una prima novità riguarda la sanzione prevista per l’invio tardivo, errato, oppure omesso, della Certificazione Unica, pari attualmente a 100 euro per ogni CU ( ex. articolo 4 comma 6-quinquies, DPR 322/1998). Il decreto in commento impone, infatti, un limite massimo alla suddetta sanzione che non potrà essere superiore, complessivamente, all’importo di 50.000 (cinquantamila) euro.
Alta importante innovazione è data dalla nuova riduzione delle sanzioni a un terzo – con un tetto massimo di 20.000 (ventimila) euro – in caso di trasmissione tardiva della certificazione, entro 60 giorni dal termine ultimo per la trasmissione. Si ricorda, a tal fine, la trasmissione non è sanzionata se avviene entro 5 giorni dalla scadenza.
Per comprendere, nel caso in cui un sostituto di imposta si trovasse a trasmettere delle certificazioni uniche entro il sessantesimo dal termine sopra indicato, potrà essere punito con la sanzione ridotta pari a 33,33 euro per ogni CU inviata in ritardo, fino a un massimo complessivo di euro 20.000,00.