27 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Cu 2016: le novità per i percipienti esteri – “non residenti Schumacker”

La Certificazione Unica (CU 2016) di quest’anno contiene novità anche per i percipienti esteri, ai quali è riservata l’omonima sezione della dichiarazione composta dai punti da 40 a 44, presente nella parte “Dati Anagrafici” del modello.

Chi sono i “non residenti Schumacker”?

Quello che salta subito all’occhio è la presenza, nella CU 2016, della nuova casella 43 denominata “non residenti Schumaker”, il cui nome deriva da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e la cui predisposizione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 21 settembre 2015 (del MEF) che ha dato attuazione al nuovo comma 3-bis dell’articolo 24 del Tuir.

La suddetta disposizione del Testo Unico si applica ai lavoratori residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico e prevede che per tali soggetti l’imposta sia determinata applicando le norme per i residenti in Italia (con l’applicazione, quindi, delle detrazioni e deduzioni previste per questi ultimi), alle seguenti condizioni:

– il reddito Italia deve essere pari ad almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

– non devono godere di detrazioni e deduzioni fiscali della stessa natura nello Stato di residenza.

Come accennato in precedenza, il Decreto 21 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione a questa nuova disposizione disponendo che ai fini del riconoscimento, da parte del sostituto d’imposta, degli oneri deducibili e delle detrazioni fiscali il “non residente schumacker” debba, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestare:

1) di risiedere in uno Stato diverso dall’Italia (dandone precisa indicazione);

2) di non godere, nello Stato di residenza di detrazioni fiscali e deduzioni aventi la stessa natura di quelle richieste in Italia;

3) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito conseguito nel periodo d’imposta, preso al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;

4) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire delle relative detrazioni, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

5) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, non superiore a 2.840,51 euro.

Si ricorda che la nuova Legge di Stabilità (l. 208/2015, articolo unico, comma 954 ) ha previsto che dal 2016 non sarà più richiesto il requisito della residenza estera ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in commento, essendo sufficiente la produzione in Italia del 75% del reddito complessivo e la non fruizione di detrazioni/deduzioni simili in altri Stati.

Compilazione della CU 2016

Per quanto riguarda le modalità di compilazione della sezione “riservato ai percipienti esteri” della Certificazione Unica (CU 2016), in presenza di “non residenti Schumacker”, occorre procedere come segue:

– nel punto 40 si inserisce il codice fiscale rilasciato al soggetto dallo Stato estero di residenza (o un eventuale codice identificativo rilasciato da un’amministrazione estera);

– nel punto 41 va indicato lo stato di residenza estero;

– nel punto 42 occorre indicare l’indirizzo di residenza correlato al punto 41;

– il punto 43 deve essere barrato;

– nel punto 44 va inserito il codice dello stato estero di residenza prelevabile dalla tabella G delle istruzioni della CU 2016.

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