Con la risoluzione numero 48/E del 23 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo, da utilizzare nel modello F24, per compensare il credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, ai sensi dell’articolo 1, commi 91 e 92, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
I suddetti enti di previdenza, per fruire del credito d’imposta in questione, dovranno presentare specifica domanda telematica all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Il credito usato in compensazione non dovrà, tuttavia, eccedere l’importo spettante in base alla percentuale annualmente stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Una volta concesso il credito, come specificato all’inizio, al fine di consentine l’utilizzo in compensazione nel modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
-“6867” denominato “Credito d’imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare – articolo 1, commi 91 e 92, legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Fonte: Agenzia delle Entrate