Con l’art. 21 del Dlgs 158/2015, il Legislatore ha introdotto due innovazioni al sistema sanzionatorio in tema di Certificazione Unica.
La prima novità riguarda la sanzione prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, stabilita nella misura di 100 euro (art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/1998). Nello specifico, l’importo della suddetta sanzione non potrà essere complessivamente superiore a euro 50.000,00.
Ulteriore innovazione è data dall’introduzione di una riduzione delle sanzioni a un terzo, con un tetto massimo di euro 20.000,00, in caso di trasmissione della certificazione in ritardo entro 60 giorni dalla scadenza.
Pertanto nel caso in cui alla data del 7 marzo, il sostituto di imposta si trovasse a trasmettere una certificazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza, sarà passibile di una sanzione pari a 33,33 euro per ogni certificazione inviata in ritardo, fino a un massimo complessivo di euro 20.000,00.
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