Risarcimento separato per cassa illegittima e demansionamento. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 20466/2020 ha affermato che a fronte di un ricorso illegittimo alla cassa integrazione con periodo di rotazione lavorativa alternata alla sospensione e con demansionamento del lavoratore non può essere idoneamente risarcito con il mero versamento della differenza tra trattamento di integrazione salariale e retribuzione piena.
La Cassazione afferma che la privazione della mansione costituisce un danno che è autonomamente risarcibile anche qualora intervenga in periodi di rotazione alternati a periodi di cassa integrazione.
Si verificano due violazioni quella alla rotazione dei lavoratori nell’utilizzo della cassa integrazione e quello per cui i dipendenti devono svolgere le mansioni oggetto del contratto di lavoro.
Di conseguenza, non è sufficiente il risarcimento basato sulla differenza tra il trattamento integrativo e la retribuzione poiché occorre indennizzare adeguatamente il lavoratore per il pregiudizio subito a causa del demansionamento. La forzata inattività costituisce una autonoma violazione all’art. 2103 c.c.
Risarcimento separato per cassa illegittima e demansionamento