5 Maggio 2024

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Rdc: procedure e incentivi per i datori che assumono

L’INPS con messaggio 4099/2019 rende noto che entro il 15 novembre 2019 sarà reso disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza art. 8 del D.L. n 4/2019”;  l’articolo predetto afferma che i beneficiari del Rdc potranno essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, definendo in favore di entrambi i soggetti del rapporto di lavoro l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite dell’importo del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione e comunque nel limite massimo di 780 euro.

L’incentivo è riconosciuto in favore di datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che siano o meno imprenditori; ne consegue la possibilità che tale disciplina possa essere applicata, ad esempio, anche a titolari di studi professionali.

Oltre alla già citata assunzione a tempo pieno ed indeterminato, l’incentivo si applica anche ai contratti di apprendistato, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della l. n. 142/2001 e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

La disciplina non si applica a contratti di lavoro intermittente, rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti, prestazioni occasionali, assunzioni di lavoratori domestici indipendentemente dal fatto che siano stati assunti a tempo pieno e indeterminati.

Per fruire degli incentivi, sono richiesti anche dei determinati requisiti aziendali: l’assunzione oltre a dover determinare un incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato non deve costituire attuazione di un obbligo legale o contrattuale preesistente che violi il diritto di precedenza nelle assunzioni. Inoltre, non devono essere in corso sospensioni di lavoro derivanti da crisi o riorganizzazione aziendale presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione. È richiesto pure il rispetto dei principi generali dei principi generali per la fruizione degli incentivi, della normativa sul collocamento dei disabili e della disciplina del “de minimis”, oltre al possesso del DURC.

La durata dell’incentivo è variabile poiché dipende dal periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto; è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal lavoratore in relazione al Rdc fino al momento dell’assunzione, con un minimo di 5 mensilità.

In caso di licenziamento effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro deve restituire l’incentivo fruito, ad eccezione che l’interruzione del rapporto di lavoro avvenga a seguito di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. L’ammontare dell’importo da restituire è pari a quello ottenuto, comprensivo dell’esonero contributivo dovuto per entrambi le parti del rapporto di lavoro, al quale devono essere applicate sanzioni civili calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

A seguito della presentazione del modulo SRDC, l’INPS andrà ad effettuare una serie di operazioni tra le quali: la verifica che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale , dedicata al Rdc presso l’ANPAL; il calcolo dell’importo e durata del beneficio spettante;

In caso di verifiche positive, l’INPS accoglie la domanda ed elabora il piano di fruizione dell’incentivo; L’importo risultante rappresenta l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere usufruita nelle denunce contributive; da ciò ne deriva che sarà compito di ogni datore di lavoro riparametrare l’incentivo entro i limiti di cui sopra, in quanto lo sgravio effettivamente riconosciuto avverrà entro questi stessi limiti.

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