La circolare in commento arriva dopo svariate voci, diffuse dall’Inps, sulle novità contributive Aspi, in particolare per quanto attiene alcuni lavoratori, sia per il contributo ordinario (1,61%) che per il contributo aggiuntivo per i lavoratori a tempo determinato (1,40%).
Particolarità applicative del contributo ordinario Aspi e apprendistato
Per quanto attiene il contributo ordinario dell’1,61%, questo è dovuto per gli apprendisti, anche nei casi di riduzione del contributo ordinario del 10%, quindi anche in caso di applicazione dello sgravio totale previsto dalla L. 183/2011. Se su questo pochi dubbi circolavano tra gli addetti ai lavori, la scelta che lascia perplessi è quella di assoggettare al contributo ordinario dell’1,61% anche gli apprendisti mantenuti in servizio (c.d. trasformati), che per un ulteriore anno godono dell’aliquota ridotta del 10% a carico del datore di lavoro, che quindi passa all’11,61%
Sempre in tema di apprendistato, di contro, il contributo Aspi non si applica in caso di rapporto di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti alle liste di mobilità, per i quali, quindi l’aliquota permane del 10%.
Precisazioni sul contributo aggiuntivo Aspi per i tempi determinati (1,40%)
Sul contributo aggiuntivo per i tempi determinati arriva un importante chiarimento, afferma infatti l’Istituto che su tale contributo possono essere applicate le riduzioni contributive previste per le assunzioni a tempo determinato agevolate Chiarisce la circolare, che il contributo aggiuntivo non trova applicazione per i rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L. 223/91, con lavoratori provenienti dalla liste di mobilità.