3 Dicembre 2023

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Ministero del Lavoro: interpello sul limite temporale del lavoro intermittente

Con l’interpello n. 26/2014 il Ministero del Lavoro, ha risposto ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine del Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’art. 34 comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernente il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente.

Nello specifico, l’istante chiede se l’eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, contemplata dalla disposizione normativa sopra citata, si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.

Nel rispondere al quesito, il Ministero ricorda che il vincolo si riferisce alle giornate di lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 e che il suo eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (cfr. ML circ. n. 35/2013).

Tuttavia, per espressa previsione normativa, il limite quantitativo in argomento non trova applicazione nei settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo”. Considerato ciò, il Ministero ha specificato che, ai fini della individuazione dei datori di lavoro interessati dalla eccezione in oggetto è possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro, esplicitati con note n. 2369 del 16 febbraio 2012 e n. 4269 del 26 marzo 2012.
In altri termini i datori di lavoro interessati sono:

  • quelle iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
  • quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

Fonte: Ministero del Lavoro

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