Mancata fruizione agevolazione lavoratori impatriati

Mancata fruizione agevolazione lavoratori impatriati. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 59 del 2020, fornisce indicazioni in merito alla possibilità di fruire dell’agevolazione di cui all’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2015, a decorrere dalla data di trasferimento della residenza in Italia.

Con l’istanza di interpello viene richiesto se si possa usufruire dell’agevolazione di cui al decreto sopra menzionato, a partire dalla data in cui viene trasferita la residenza in Italia (nel caso in questione a partire dal 2017). L’istante dichiara di aver presentato la dichiarazione dei Redditi per le Persone Fisiche 2018 con pagamento delle imposte relative ai redditi di lavoro dipendente per l’anno di imposta 2017; redditi prodotti in parte Itali e in parte all’estero.

L’Agenzia delle Entrate none entra nel merito dell’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale, fornendo indicazioni di carattere interpretativo delle disposizioni applicabili al caso concreto.

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 ha introdotto un regime speciale per i lavoratori impatriati, modificato nel 2019, disponendo che “a partire dal periodo di imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”.

Qualora si sia trasferita la residenza prima del 30 aprile 2019, si fa riferimento alla formulazione vigente prima di tale data, secondo cui al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito nella misura del 50%.

L’agevolazione è fruibile per un quinquennio a partire dalla data di trasferimento della residenza fiscale in Italia e la circolare n. 17/E del 2017 chiarisce che ai destinatari del comma 2 dell’art. 16 non è richiesto che l’attività lavorativa debba essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni.

Il datore di lavoro applica il beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta e in sede di conguaglio dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la sua richiesta.

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando l’importo del reddito di lavoro dipendente misura ridotta.  In particolare, nel modello di dichiarazione annuale nel riquadro RC, sezione I “Casi particolari”, deve essere indicato il codice 4.

Di conseguenza, qualora l’istante sia in grado di dimostrare la residenza all’estero prima del rimpatrio si applica il regime agevolato di cui all’art. 16 del decreto in questione.

Nel caso in esame, l’istante dichiara di non aver presentato alcuna richiesta al datore di lavoro nel periodo di imposta di rimpatrio (2017) né nel periodo di imposta successivo (2018), né ne ha dato evidenza nella dichiarazione dei redditi. Pertanto, per tali periodi non è possibile accedere a tale regime, mentre sarà possibile fruirne per i tre periodi successivi.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Mancata fruizione agevolazione lavoratori impatriati.

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