Con Interpello n. del 24 marzo 2015 il Ministero del lavoro risponde al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il quale ha avanzato istanza di interpello al fine pervenire alla corretta interpretazione dell'art. 4, comma 2, L. n. 977/1967, concernente l'autorizzazione per l'impiego di minori nello svolgimento di determinate attività lavorative.
Con la circolare n. 8 del 20 marzo 2015 il Ministero del Lavoro comunica che l'Inps, sulla base di quanto previsto dall'art. 2 bis della L. n. 11/2015 (c.d. Milleprooroghe), è autorizzato ad erogare il trattamento di integrazione salariale aggiuntivo pari al 10% in favore dei lavoratori interessati dalla stipula di un contratto di solidarietà difensivo (di tipo A) entro il limite di spesa di 50 milioni di euro.
Sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro apprendiamo che, con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, si precisa quanto segue.
Dal 4 aprile 2015 i dipendenti del settore privato, impiegati con un contratto di lavoro della durata minima di 6 mesi, potranno ufficialmente richiedere al datore di lavoro la liquidazione in busta paga della quota di TFR maturanda (QUIR). Con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 29 del 20/02/2015 si provvede infatti a dare attuazione alle previsioni di cui la legge di Stabilità 2015. che ha introdotto in via sperimentale la liquidazione mensile della QUIR.
E' stato appena pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015 recante le norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.
Con il messaggio n. 1894 del 16 marzo 2015, l'Inps, in linea con quanto precedentemente definito dal Ministero del Lavoro, ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2015, la validità del Durc riferito a lavori privati in edilizia per lavori edili privati, avrà una durata di 90 giorni e non più di 120.
Al riguardo, l'Istituto comunica che l'applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 E' stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati attuativo della Legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act). Di particolare interesse è la nuova disciplina relativa all'assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e il nuovo assegno di disoccupazione (Asdi).
Il fondo per il Microcredito è costituito da circa 40 milioni di euro ed è utilizzabile da parte di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario.
A questa fonte di finanziamento si potrà accedere tramite i Consulenti del Lavoro in quanto professionisti abilitati ad avviare la procedura.