Con il messaggio n. 311 del 26 gennaio 2016, l’Inps fornisce alcune precisazioni in merito alle prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo”, ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e ss.mm.ii.
Nello specifico, l’Istituto precisa che la nuova disciplina, contenuta nel Decreto Legislativo n. 81/2015 (artt. da 48 a 50), non prevede limitazioni riguardanti i settori produttivi nell’ambito dei quali è ammesso il ricorso al lavoro accessorio. Gli unici limiti sono, pertanto, quelli di carattere economico (anche se per il settore agricolo è prevista una specifica disciplina).
Con riferimento agli adempimenti connessi a questa tipologia di prestazione lavorativa, l’Inps precisa che, anche nel settore dello spettacolo, è obbligatoria la comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro competente di cui all’art. 49, comma 3, del Decreto Legislativo n.81/2015 (si attendono, al riguardo, le istruzioni operative del Ministero del Lavoro).
L’Istituto, rinviando alla circolare n. 149/2015 per le indicazioni di carattere operativo, precisa che in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo non vi è l’obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all’art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
Fonte: Inps