La nuova sospensione dei versamenti del decreto legge 23/2020. Nel decreto legge 23 del 9 aprile 2020, all’art. 18, è stata confermata la nuova scadenza dei versamenti per profila una nuova norma sulla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi, con requisiti legati alla diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020.
In particolare, la norma prevede due fattispecie differenti di contribuenti che hanno diritto alla nuova sospensione, suddivisi per compensi o ricavi, con spartiacque fissato a 50 milioni di euro, in particolare:
Professionisti e imprese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nell’anno di imposta 2019, che abbiamo nei mesi di marzo e aprile una diminuzione del fatturato o corrispettivi pari al 33%, rispetto agli stessi mesi del 2019, hanno diritto alla sospensione degli adempimenti, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020.
Professionisti e imprese con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nell’anno di imposta 2019, che abbiamo nei mesi di marzo e aprile una diminuzione del fatturato o corrispettivi pari al 50%, rispetto agli stessi mesi del 2019, hanno diritto alla sospensione degli adempimenti rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020.
In entrambi i casi la sospensione attiene:
- I versamenti delle ritenute alla fonte ex art. 23 e 24 del DPR 600/73
- L’imposta sul valore aggiunto
- I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La norma fa salve le sospensioni già disciplinate dal Dl 9/2020 al Dl 18/2020; in particolare ricordiamo che i contribuenti maggiormente colpiti, di cui alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12/e del 18 marzo 2020 godono della sospensione degli adempimenti anche per il mese di aprile 2020 (esclusa iva).
La redazione
La nuova sospensione dei versamenti del decreto legge 23/2020