La convalida delle dimissioni dei genitori

Al fine di evitare possibili abusi, il Legislatore ha, pertanto, previsto, che , pena l’inefficacia della risoluzione del rapporto, le dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre debbano essere convalidate secondo regole specifiche, contenute nell’articolo 55 del D. Lgs. n. 151/2001(c.d. Testo Unico sulla Maternità e Paternità) , come modificato dalla Legge n. 92/2012.

Quest’ultimo provvedimento è intervenuto sensibilmente in materia, sia allungando il periodo in cui vige l’obbligo di convalida delle dimissioni da parte del servizio ispettivo (inizialmente previsto durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento), sia estendendo la medesima procedura di convalida alla risoluzione consensuale. Esso ha, inoltre, introdotto un termine specifico, precedentemente non previsto, per la convalida delle dimissioni in caso di adozione internazionale.

Secondo l’attuale formulazione dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 , devono, dunque, essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente per territorio la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate:

  • dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore, durante i primi tre anni di vita del bambino;
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando ovvero dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Al fine di una corretta applicazione della norma, è utile precisare che, nella sentenza n. 11676 dell’ 11 luglio 2012,la Corte di Cassazione ha chiarito esplicitamente che la convalida da parte del servizio ispettivo delle dimissioni del lavoratore padre occorre solo qualora quest’ultimo fruisca del congedo di paternità. Secondo tale pronuncia,infatti, la previsione della necessità di convalida delle dimissioni del lavoratore , a prescindere dalla fruizione del congedo da parte del predetto , risulta priva di coordinamento con le norme del Testo unico, ed in particolare con quelle che prevedono il divieto di licenziamento e disciplinano le dimissioni volontarie del lavoratore padre (art. 54 comma 7° e 55 commi 1° e 2° del T.u. ). A sostegno di tale interpretazione la Corte rileva, inoltre, che una lettura dell’art. 55, nel suo stretto tenore letterale, sarebbe anche in contrasto con il principio della certezza del diritto, precludendo al datore di lavoro di accettare le dimissioni del lavoratore senza cautelativamente disporne la convalida presso il servizio ispettivo, non potendo la parte datoriale conoscere la situazione familiare del dipendente.

E’ da sottolineare che l’interpretazione fornita dalla sentenza è stata formulata sulla base della previgente disciplina. Sul punto è auspicabile un chiarimento definitivo da parte del Ministero del Lavoro.

Precisato il campo di applicazione della norma, restano da menzionare , in questa breve disamina della disciplina delle dimissioni del lavoratore genitore,le connesse tutele economiche. Il Legislatore all’art. 55 comma 1 del Testo Unico sulla Maternità e Paternità prevede, infatti, che, nel caso in cui le dimissioni volontarie siano presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento , la lavoratrice madre ha diritto alle indennità previste dalla disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Tale disposizione, coerentemente con quanto osservato prima, si applica anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità e nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Quanto al periodo di fruizione delle indennità di cui sopra, infine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n. 6/2013, ha chiarito che esse possono essere godute dal lavoratore genitore solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e non anche in quello in cui sussiste l’obbligo di convalida delle dimissioni da parte del servizio ispettivo.

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