Con la nota n. 40 del 18 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro precisa che le aziende rientranti nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono scegliere di accedere alle relative prestazioni o al contributo di solidarietà di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20/05/1993, n. 148, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa per i contratti di solidarietà.
Si ricorda, tuttavia, che la disciplina del Fondo di integrazione salariale trova applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, soltanto per le aziende precedentemente iscritte all’ex fondo di solidarietà residuale e che pertanto, dalla stessa data, versano le nuove aliquote di contribuzione.
Il Ministero del lavoro, inoltre, tenuto conto dell’elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore sia dell’artigianato che della somministrazione di lavoro, concede la stessa possibilità di scelta anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, sempre nel rispetto dei limiti temporali e finanziari della normativa applicabile ai contratti di solidarietà.
L’Inps cercherà di evitare possibili duplicazioni delle prestazioni di cui sopra.
Fonte: Ministero del lavoro