Anche la Corte Costituzionale riconosce il convivente di fatto nell’impresa familiare. La Corte Costituzionale con la sentenza 148/2024 ha dichiarato l’illegittimità del comma dell’art. 203-bis del Codice civile che regolamentando l’impresa familiare non include il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari, diversamente da quanto previsto per il componente dell’unione civile dalla legge Cirinnà del 2016 (L.76/2016).
Di conseguenza, viene dichiarato illegittimo anche l’articolo 203- ter del Codice civile: l’articolo fornisce una protezione inadeguata al convivente more uxorio rispetto ai familiari e ai membri delle unioni civili.
La Corte ha depositato la sentenza il 25 luglio di seguito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 36 del 2024 sulla disparità di trattamento tra “il convivente di fatto” e il “familiare” nella disciplina dell’impresa familiare.
Mediante la legge Cirinnà si era giunti al riconoscimento di tutte le disposizioni riferibili al matrimonio anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso garantendo, in questo modo, anche la piena equiparazione dei termini.
Questa estensione non aveva però coinvolto i conviventi di fatto, definiti come coppie di maggiorenni legate da affetti e assistenza reciproca.
Per loro, la legge Cirinnà aveva previsto una tutela limitata attraverso l’articolo 230-ter del Codice civile.
A conferma di questo la circolare Inps numero 66 del 2017 e il più recente parere dell’Ispettorato del lavoro. L’Ispettorato nel parere numero 879 del 2023 precisava che nonostante il “convivente more uxorio” presti analoga attività del “familiare”, ai fini dell’articolo 230-bis, non è pari a quest’ultimo.
Secondo la Corte di Cassazione questa disparità di trattamento è irragionevole e non può essere corretta attraverso un’interpretazione estensiva delle norme vigenti.
La Corte Costituzionale ha confermato l’interpretazione sottolineando che nonostante vi siano differenze normative rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, i diritti fondamentali dell’uomo devono essere riconosciuti a tutti e senza discriminazioni.
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