Con la circolare n. 21 del 24 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione nell’Albo dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
Nello specifico, essendo confluita la figura professionale del terapista della riabilitazione in quella del fisioterapista, potranno iscriversi all’Albo professionale nazionale di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 i fisioterapisti non vedenti che ne facciano richiesta e precisamente sia i fisioterapisti che hanno conseguito il diploma di laurea sia i terapisti della riabilitazione non vedenti, purchè abbiano conseguito il relativo titolo prima dell’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Fonte: Ministero del Lavoro