Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Stando alla bozza, sono diverse le novità che saranno contenute nel decreto di prossima emanazione, il D.L. Sostegni – bis. Tra le altre cose, viene previsto un credito di imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Potranno beneficiare del credito di imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Rientrano nel credito di imposta le spese sostenute per le seguenti motivazioni:
a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
c) acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari purché conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) acquisto di altri dispositivi di sicurezza, incluse le spese di installazione (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti);
f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale e spese di installazione (barriere e pannelli protettivi).
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta ovvero in compensazione. Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione