19 Maggio 2024

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Congedo per malattia del figlio: un approfondimento

PREMESSA

Congedo per malattia del figlio: Il nostro ordinamento, già a partire dalla Costituzione, dedica particolare attenzione alla funzione genitoriale.

Tra le varie misure poste a sostegno della maternità e della paternità, oggi organicamente disciplinate dal Testo Unico n. 151/2001, rientrano anche i congedi per malattia del figlio che consistono nella possibilità della lavoratrice madre, o in alternativa del lavoratore padre, di astenersi dal lavoro per tutta la durata della malattia del bambino.

La nozione di “malattia del figlio” è molto ampia e comprende e, secondo un orientamento ormai consolidato della Cassazione (sentenza n. 2953 del 4 aprile 1997), comprende anche la fase di convalescenza successiva a quella patologica.

L’ampiezza della nozione risulta rilevante, da un punto di vista gestionale, per due profili:

  1. la non applicabilità delle norme sull’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità (così come previsto per il lavoratore dipendente);
  2. la non possibilità di effettuare controlli sull’effettivo stato di malattia del bambino.

 GENITORI BIOLOGICI

La facoltà di assentarsi dal lavoro per prestare assistenza al proprio figlio è riconosciuta dall’ordinamento ad entrambi i genitori che ne possono fruire, però, alternativamente.

Per la corretta gestione di questi permessi, un elemento che il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione è l’età del figlio. La facoltà di astenersi dal prestare attività lavorativa in caso di malattia del figlio è riconosciuta, infatti, soltanto per i primi otto anni di vita del bambino con una differenza, in termini di numero di permessi fruibili, per figli di età inferiore ai tre anni e bambini con un’età compresa tra i tre e gli otto anni di vita. Nel primo caso non c’è alcun limite ai giorni di assenza; nel secondo caso ciascun genitore avrà diritto ad un numero di permessi pari a cinque giorni lavorativi all’anno.

Per poter fruire del congedo per malattia del figlio, il genitore è tenuto a presentare al datore di lavoro, oltre al certificato di malattia del bambino, anche una autocertificazione nella quale lo stesso dichiari la non fruizione del congedo da parte dell’altro genitore negli stessi giorni e per il medesimo motivo.

Per i genitori interessati da parto gemellare o plurigemellare, si evidenzia che i periodi di permesso spettanti ad ogni genitore devono essere moltiplicati per il numero di ciascun bambino nato.

GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI

La facoltà di assentarsi dal lavoro in caso di malattia del proprio figlio è riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, che ne possono fruire sempre in modalità alternata.

La differenza, rispetto alla disciplina prevista per i genitori naturali, risiede soltanto in una diversa estensione temporale del diritto.

Per i genitori adottivi e affidatari, infatti, il non limite alle assenze è esteso fino al compimento del sesto anno di vita del bambino; tra i sei e gli otto anni, invece, i genitori adottivi o affidatari possono assentarsi per i consueti cinque giorni lavorativi all’anno.

Se, tuttavia, al momento dell’adozione o dell’affidamento il minore ha già un’età compresa tra i sei e i dodici anni, la possibilità di assentarsi per cinque giorni lavorativi può essere esercitata durante i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Ovviamente tale specifica è stata pensata dal legislatore al fine di non penalizzare eccessivamente i genitori adottivi o affidatari, qualora l’adozione o l’affidamento del minore avvenga dopo il compimento dei sei anni.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al genitore che si assenta per malattia del figlio non viene corrisposta alcuna retribuzione o indennità, salvo condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione aziendale o individuale.

In questo caso, quindi, l’astensione dall’attività lavorativa per prestare assistenza al figlio malato deve essere semplicemente gestita come assenza (assenza giustificata ma non retribuita).

I periodi di congedo per malattia del figlio devono essere, comunque, computati ai fini dell’anzianità di servizio del dipendente facendo, però, salvi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Le assenze dal lavoro a titolo di congedo per malattia del figlio sono coperte da contribuzione figurativa e sono, pertanto, utili per il diritto e la misura della pensione.

L’accredito dei contributi figurativi, previa domanda inoltrata alla sede INSP di competenza, avviene nei seguenti modi:

  • in misura intera per le assenze fino a tre anni di età del bambino;
  • in misura ridotta (con possibilità di contribuzione volontaria) per le assenze del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni.

Per i genitori biologici

Età del bambino

Numero di assenze

Non superiore ai tre anni Nessun limite
Tra i tre e gli otto anni 5 giorni lavorativi all’anno

Per i genitori adottivi o affidatari

Età del bambino

Numero di assenze

Fino a sei anni Nessun limite
Tra i sei e gli otto anni 5 giorni lavorativi all’anno

 

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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