Proroga validità permessi di soggiorno. L’articolo 5 del Decreto-legge n. 2/2021 è intervenuto modificando l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 125/2020 e prorogando la validità di alcuni permessi e titoli di soggiorno fino al 30 aprile 2021.
In particolare, tale proroga interessa i seguenti atti:
- Permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi;
- I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- Le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5. Comma 7, D.Lgs. n. 286/1998;
- I documenti di viaggio di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 251/2007;
- La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, per ricongiungimento familiare e per lavoro per casi particolari, disciplinati dal D.Lgs n. 286/1998;
- I permessi di cui agli artt. 22,24,26,30,39-bis e 39-bis. 1, del D.Lgs. n. 286/1998 e le richieste di conversione.
Proroga validità permessi di soggiorno