Cassazione: reintegra nel posto di lavoro e non esigibilità del TFR. Con ordinanza n. 2476 del 3 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che, il lavoratore dipendente di una società in liquidazione, che ha ottenuto dal giudice la reintegrazione a seguito di licenziamento illegittimo, non ha diritto a richiedere l’ammissione al credito per farsi liquidare il TFR. Tale fatto, ossia l’ottenimento dell’ordine di reintegrazione emanato in sede giudiziaria implica, infatti, il ripristino del rapporto di lavoro.
Per richiedere il TFR il dipendente avrebbe dovuto optare per l’indennità sostitutiva alla reintegrazione.
Cassazione: reintegra nel posto di lavoro e non esigibilità del TFR