Cassazione: obbligo di conformità dei macchinari. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28160/2021, afferma la responsabilità per lesioni colpose al datore di lavoro e all’imprenditore cedente in affitto il macchinario privo dei presidi di sicurezza in quanto ha causato danni ad una lavoratrice consistenti nell’amputazione di quattro dita.
La vicenda giudiziaria nasce dall’infortunio ai danni di una lavoratrice a causa dell’utilizzo di un tritacarne a cui era stata asportata la protezione metallica prevista dal costruttore all’imboccatura di carico. Essendo la strumento privo della protezione durante l’utilizzo dello stesso la lavoratrice veniva a contatto con le lame affilate riportando gravissime lesioni alle dita.
Ad avviso della Corte il cedente del macchinario risulta colpevole in quanto ha dato in uso all’azienda un tritacarne sopravvisto delle necessarie protezioni, nonostante avesse attestato per iscritto che i beni ceduti fossero conformi alle disposizioni in materia di sicurezza. Il proprietario dei beni avrebbe dovuto verificare la loro integrità e controllare che fossero conformi alla normativa sulla sicurezza prima di concederle in uso all’affittuario.
Pertanto, i giudici della Corte di Cassazione confermano la responsabilità in capo al datore di lavoro in quanto ha messo a disposizione e consentito l’uso di un macchinario privo dei dispositivi di sicurezza, ma anche del cedente in quanto fornitore del suddetto macchinario.
Cassazione: obbligo di conformità dei macchinari