Cassazione: licenziamento per giusta causa. Con l’ordinanza n. 113 del 7 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente, in quanto sono risultate fondate le ragioni, rilevanti da un punto di vista disciplinare, addebitate al lavoratore e costituendi base idonea a giustificare la sanzione.
La vicenda nasce dall’accusa da parte di un socio lavoratore nei confronti dell’ex presidente della cooperativa di essersi indebitamente appropriato della somma di 36.000€. Tale accusa, per la sua specificità e rilevanza, si configurava come giusta causa di recesso rappresentando grave negazione dei doveri propri del socio del lavoratore, primo fra tutti quello di subordinazione.
Il giudice di appello aveva ritenuto non accoglibile la domanda nel merito presentata dal socio lavoratore, in quanto il caso di specie configurava l’ipotesi di “grave insubordinazione verso i superiori” alla quale l’art 42 lettera E) del contratto collettivo riconduce la sanzione espulsiva.
In Cassazione il socio lavoratore contesta 6 motivi ritenuti, dalla stessa, infondati.
Nell’ordinanza si legge “che qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano contestai al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinari, ciascuno di essi autonomamente considerato, costituisce base idonea per giustificare la sanzione”. La Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Cassazione: licenziamento per giusta causa