L'Inail avvisa che, a causa di alcuni interventi sui sistemi informativi dell'Istituto, che potrebbero determinare possibili ricadute sulla disponibilità del servizio per l'invio delle denunce di infortunio e malattia professionale, le strutture territoriali Inail, per il mese di agosto 2014, potranno accettare anche le denunce cartacee (modelli 4 bis Prest e 101 Prest.) inviate con il canale PEC indipendentemente dalla documentazione che attesta l'assenza del servizio informatico.
Con sentenza n. 6413/14, la Corte d'Appello di Roma ha affermato che il diritto al trattenimento in servizio fino a 70 anni di età è godibile solo se non sono previsti limiti ordinamentali specifici.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 37/0013330 del 22 luglio 2014 risponde alla Direzione territoriale del lavoro di Cuneo, la quale chiede chiarimenti in merito agli obblighi di cui all'art. 14, comma, 1, D.Lgs n. 66/2003, relativamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ed impiegati durante il periodo notturno.
E' giunta finalmente la comunicazione ufficiale della proroga del termine per la presentazione del modello 770/2014, frutto di molte richieste da parte delle associazioni dei professionisti del settore.
Ricordiamo che, come previsto dall'INPS nella circolare n. 33 del 20 marzo 2014, i lavoratori intermittenti potranno, entro il 31 luglio 2014, richiedere l'autorizzazione ai versamenti volontari integrativi per il 2013, in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita siano inferiori a quello del minimale introdotto dall'art.7 della legge n. 638/1983.
Come riportato dal sito dei consulenti del lavoro, sembra ormai certa la proroga a settembre del termine per l'invio del modello 770/2014. Rimane incerta la data del differimento che, secondo le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore, potrebbe essere fissata al 15 o al 19 settembre.
L'Inps, messaggio n. 6235, informa che, a decorrere dal 1° luglio 2014, non sarà più possibile riconoscere i benefici previsti per l'assunzione di donne residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Con la risoluzione n. 70/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 79AT per il versamento, tramite il modello F23, delle maggiorazioni concernenti le sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si ricorda che la tassazione al 5% può essere ancora scelta da chi ha avviato l'attività entro gli ultimi giorni del 2014; il termine fissato per aderire al regime dei minimi del Dl 98/2011 (art. 27) è di 30 giorni dall'inizio dell'attività, configurando quindi il mese di gennaio come mese ultimo per presentare domanda all'Agenzia delle Entrate.