Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2014, il Decreto n. 85145 del 10 ottobre 2014 il quale, modificando l'articolo 7 del Decreto n. 46448 del 10 luglio 2009, consente di superare il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nelle singole unità produttive, anche qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità.
L'Inps, con la circolare n. 139 del 17 luglio 2015 fornisce ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina del congedo parentale introdotta dal decreto legislativo 80/2015.
Di particolare interesse è la precisazione secondo cui i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.