Con il Messaggio n. 3460 del 24 settembre 2018, l’Inps ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di cumulare il reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura con l’indennità di disoccupazione NASpI.
La suddetta indennità è, infatti, compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi, per espressa previsione dell’art. 10 del D.Lgs. 150/2015, ‘un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917’ .
Il Messaggio, inoltre, precisa che ai fini della cumulabilità il reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura va individuato nel reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.
Fonte: Inps