Con il messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017, l’Inps ricorda che l’art. 2, co. 71, della Legge Fornero ha previsto, dal primo gennaio 2017, l’abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:
- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9 – 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427.
Cessa di conseguenza l’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:
- contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
- contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
- contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75).
L’Istituto specifica che le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.
I licenziamenti adottati in data successiva non danno luogo al versamento del suddetto contributo che potrà, pertanto, essere recuperato tramite il flusso l’UnimEns di competenza di gennaio 2017, utilizzando il codice “G800”.
Fonte: Inps